-Un risultato storico per il futuro della natura del Vecchio Continente-

Lunedì 17 giugno 2024, per gli amici della natura europea, è stata una data da ricordare , che definirei davvero storica. Quel giorno della scorsa settimana, a Bruxelles, il Consiglio di tutti i ministri dell’ambiente dei paesi dell’unione ha finalmente approvato (per un solo voto!), dopo un lungo e contrastato percorso, la Nature Restoration Law la legge europea per il ripristino della natura. Ovvero la legge (o meglio il Regolamento) che prevede il restauro degli habitat naturali minacciati del nostro continente e, di conseguenza, delle specie li abitano.

Si tratta del più importante provvedimento della storia della conservazione della biodiversità nel nostro continente, paragonabile alle direttive Uccelli e Habitat e forse, per vari aspetti, persino superiore. Infatti con questa normativa, che dovrà essere immediatamente applicata dagli stati membri (poi vedremo come), si esce finalmente da una logica prettamente difensiva (ovvero salvare quando di naturale è rimasto tra i residui ecosistemi europei) e si passa alla controffensiva, ovvero si cercherà di ricostruire almeno in parte quanto perduto nei decenni.
Il cammino della Restoration Law ha inizio il 9 giugno 2021 quando il Parlamento europeo approva la nuova Strategia europea sulla biodiversità per il 2030.
In quell’occasione, lo spagnolo Cesar Luena, che diventerà il relatore della legge, ringrazia “gli scienziati, gli ambientalisti, i movimenti” e dice: “Chiediamo che gli obiettivi della Strategia, di ripristino, protezione e conservazione della natura siano resi obbligatori con una legge sulla biodiversità, che fissi anche le scadenze”.
La proposta viene presentata il 22 giugno 2022 e da quel giorno si avvia il lungo iter che la porterà al voto conclusivo del Consiglio dell’Ue del 17 giugno 2024.

L’obiettivo generale della Restoration Law è “il recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine degli Stati membri attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati”.
Organizzata in 28 articoli (divisi in 6 Capi) e vari allegati, la legge prevede il ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce (articolo 4), degli ecosistemi marini (articolo 5), degli ecosistemi urbani (articolo 8 ), della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali (articolo 9), degli impollinatori (articolo 10), degli ecosistemi agricoli (articolo 11), degli ecosistemi forestali (articolo 12), definendo altresì una serie di indicatori, specialmente per gli ambienti agricoli e forestali, che vanno dagli uccelli agricoli e forestali alla presenza di legno morto in piedi e a terra, alla connettività forestale eccetera (articoli 11 e 12).
Vari articoli del Capo II indicano – tema di primaria importanza – gli obiettivi di ripristino e la tempistica: almeno il 30% degli habitat interessati deve essere ripristinato entro il 2030, almeno il 60% entro il 2040 e almeno il 90 entro il 2050, con possibilità per gli Stati membri di dare “priorità, fino al 2030, alle zone situate nei siti Natura 2000” (articolo 4).
L’articolo 13 prevede l’impegno per gli Stati membri “di piantare almeno tre miliardi di nuovi alberi entro il 2030 a livello dell’Unione”, “nel pieno rispetto dei principi ecologici” e “garantendo la diversità delle specie e la diversità in termini di struttura di età”.
Il Capo III, “Piani Nazionali di Ripristino”, prevede (articoli 14 -19) le modalità e le tempistiche di preparazione e valutazione dei piani attuativi nazionali, da parte degli Stati membri. I quali, è bene precisarlo, hanno l’obbligo di attuazione del regolamento. Nessuno può sottrarsi, pena l’infrazione della legge e il conseguente contenzioso.

I benefici dell’attuazione di questa legge sono potenzialmente enormi: lo stop al declino della biodiversità e l’inversione di tendenza; la salute idrogeologica del territorio; la migliore conservazione di risorse naturali e servizi ecosistemici; una risposta naturale alla crisi climatica; la rigenerazione di campagne e città, vari benefici ai singoli cittadini a anche ad un’agricoltura che dovrà cominciare ad essere più responsabile, senza il timore di ipotetici danni economici che molte associazioni agricole, a mio avviso strumentalmente, hanno paventato.
Il tutto collocato in una prospettiva di breve, medio e lungo raggio che rappresenta una novità assoluta per le politiche ambientali europee. Nessun provvedimento ad oggi ha avuto questa lungimiranza e, al tempo stesso questa definizione e concretezza.
Insieme, direttive e Restoration Law rappresentano uno straordinario dispositivo per la biodiversità europea. Una speranza reale, concreta, che non va persa.
La legge è già stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea. Venti giorni dopo entrerà in vigore. Da quel momento gli Stati membri, Italia inclusa, cominceranno a lavorare per i piani attuativi, in modo da far vivere la legge nei propri territori.
Dovrà essere cura di tutti i cittadini, le associazioni, i partiti e di tutta la società civile che il nostro paese, dopo la brutta pagina della sua opposizione alla legge (in nostro Ministro Pichetto Frattin ha infatti votato contro, come descritto meglio nel successiuvo articolo), faccia ciò che deve fare. Ciò che è giusto e ciò che è obbligatorio. La natura italiana, i territori, gli habitat, gli uccelli, gli insetti impollinatori, tutta la biodiversità ne hanno bisogno, e noi con loro.

 

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Armando Gariboldi

Naturalista, agrotecnico e giornalista scientifico. Laureato in Scienze Naturali, già Direttore Generale della LIPU-Birdlife Italia, è libero professionista e divulgatore ambientale. Fondatore dello Studio EcoCentro di Pavia e giornalista pubblicista iscritto a UGIS (Unione Italiana Giornalisti Scientifici), con 21 libri ed oltre 500 articoli sulle principali riviste del settore natura.